Cosa sono
L’istituto dell’accesso civico, quale diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiamo omesso la pubblicazione sul proprio sito web, è stato introdotto nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), il legislatore ha inteso allineare la normativa italiana in materia di trasparenza al c.d. modello FOIA (Freedom of Information Act) introducendo, parallelamente all’accesso civico, l’istituto dell’accesso civico generalizzato, entrambi disciplinati all’art. 5 (“Accesso civico a dati e documenti”) del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Resta fermo il diritto di accesso disciplinato all’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), quale strumento finalizzato a tutelare specifici interessi giuridici da parte di soggetti portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e che si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
Accesso civico
Mediante la presentazione di istanza di accesso civico, chiunque può richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, obbligatoria ai sensi di legge. In caso di inadempienza, l’amministrazione procede alla pubblicazione nel sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.
Accesso civico generalizzato
Tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato, viene riconosciuto a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dalle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.
Contenuto e modalità di presentazione dell’istanza
Per entrambi i tipi di accesso civico, l’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L’istanza, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”), all’indirizzo di posta elettronica certificata consorziodiripopolamentoitticonebrodi@altapec.it, utilizzando uno dei due moduli – Modulo richiesta accesso civico e Modulo richiesta accesso civico generalizzato – presenti su questa pagina, a seconda del tipo di istanza che si intende presentare.
A fronte dell’inerzia da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Procedimento
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, nell’ambito dell’istruttoria, eventuali controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell’accesso, compilando il Modulo opposizione del controinteressato, da trasmettere per via telematica secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’indirizzo di posta elettronica certificata consorziodiripopolamentoitticonebrodi@altapec.it.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. L’istanza di riesame può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, compilando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato per il richiedente, ovvero il Modulo istanza di riesame del controinteressato nel caso dei controinteressati, e inoltrandolo all’indirizzo di posta elettronica certificata consorziodiripopolamentoitticonebrodi@altapec.it.
Registro degli accessi
Le Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 prevedono la pubblicazione del Registro degli accessi, che contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate all’amministrazione e riporta oggetto, data dell’istanza, relativo esito e data della decisione. L’elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nelle citate Linee Guida.